Giustizia riparativa in ambito penale
La giustizia riparativa, in Italia, trova storicamente applicazione nei contesti della giustizia minorile.
Nell’ambito penale adulti, già la legge n. 67 del 2014, che istituiva la messa alla prova, apriva alla possibilità di accedere a percorsi di mediazione penale reo-vittima, ma senza una contestualizzazione chiara e facilmente applicabile nei procedimenti penali.
È nel 2022 che la cosiddetta Riforma Cartabia, decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, introduce definitivamente la giustizia riparativa nel nostro ordinamento, dandone anche una chiara definizione.
La definizione di giustizia riparativa nell’ambito penale
L’Art. 42, comma 1, lettera a), definisce la giustizia riparativa come “Ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.
Principi generali e obiettivi dei programmi di giustizia riparativa
L’Art. 43 elenca i principi generali e gli obiettivi dei programmi di giustizia riparativa, indicando anche le modalità e le caratteristiche che devono essere osservate e preservate nell’accesso a questa opportunità.
- La partecipazione attiva e volontaria
- L’eguale considerazione dell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa
- Il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa
- Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa
- La riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa
- La ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti
- L’indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa
- La garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma
Chi può partecipare ai programmi di giustizia riparativa
L’Art. 45 definisce che possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa:
- la vittima del reato
- la persona indicata come autore dell’offesa
- altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell’offesa, enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali
- chiunque altro vi abbia interesse
Come si accede ai programmi di giustizia riparativa
L’Art. 63 disciplina l’istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e il ruolo della Conferenza locale per la giustizia riparativa.
Nella Regione Veneto, nel 2025 sono stati istituiti tre Centri di giustizia riparativa, rispettivamente nelle città di Venezia, Padova e Verona.
Lo scorso 16 marzo 2026 è stato ufficialmente inaugurato il Centro di giustizia riparativa di Verona, parte integrante de “La cittadella della giustizia sociale”, che ha sede in Piazza Madonna di Campagna, dove hanno sede anche Rete Dafne e il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.
La gestione operativa è affidata alla Fondazione Don Calabria, con sei mediatori iscritti nell’elenco del Ministero della Giustizia.
Per approfondire
- Il paradigma della giustizia riparativa e la riforma Cartabia – C. Rossi
- La cittadella della giustizia sociale – L’Arena
- Il centro di giustizia riparativa – Comune di Verona
Se stai pensando di specializzarti come mediatore o mediatrice penale, il centro Neg2Med propone il “Corso di formazione per mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa”. Qui tutte le informazioni.